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Attivazione ADSL e servizi telefonici non desiderati: obbligatoria la registrazione della chiamata

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Attivazione ADSL e servizi telefonici non desiderati: obbligatoria la registrazione della chiamata Empty Attivazione ADSL e servizi telefonici non desiderati: obbligatoria la registrazione della chiamata

Messaggio Da Admin Mer Ago 26, 2009 12:41 am

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali impone ai provider di telefonia di fornire al consumatore una copia della registrazione della chiamata in cui si è accettata la stipula di un nuovo contratto di servizio.

Non è così infrequente ritrovarsi servizi telefonici non richiesti. In alcuni casi, addirittura, il consumatore scopre di aver stipulato un contratto con un nuovo gestore telefonico senza averne mai fatto richiesta.

E se si chiama il call center per ottenere spiegazioni, si riceve solitamente la seguente risposta: abbiamo una registrazione vocale della telefonata in cui lei ha manifestato il consenso. Si potrebbe ascoltare questa registrazione?, replica l’utente. Risposta: non si può per motivi di privacy e perché lei non ne ha diritto.

A sanare questa spiacevole situazione ci ha pensato l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: se l’azienda non accoglie la richiesta dell’utente che chiede copia della registrazione, commette un illecito e il consumatore ha diritto a segnalare il fatto al Garante della Privacy e a ottenere soddisfazione.

La decisione dell’Authority è arrivata in seguito al ricorso presentato da un utente di Telecom Italia. Secondo ADUC, si tratta di un provvedimento importante, che, però, potrà avere un effetto pratico solo a due condizioni: l’utente deve mostrarsi attivo e presentare segnalazione e ricorso; le autorità indipendenti coinvolte (Garante della Privacy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Antitrust) devono mostrarsi celeri nell’intervenire.

In ogni caso, consiglia l’associazione dei consumatori, l’utente deve chiedere immediatamente la disattivazione senza oneri e una copia della registrazione vocale al gestore tramite raccomandata AR. In caso di mancato riscontro, si deve denunciare l’accaduto al Garante della Privacy.
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